Statuto
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Tra i signori:
- De Rosa Daniela nata IL 5/11/1958 a Milano e residente a Venezia in San Marco 3306, Codice Fiscale: DRSDNL58S45F205N, Partita Iva 02991850278
- Capitani Rosanna, nata a Lucca il 9.6.1973 e residente a Lucca, via delle Cornacchie 3, Codice Fiscale
- Galasso Raffaella, nata il 23/10/1972 ad Abano Terme (Pd) e residente a Padova, in via Brigata Padova 17, Codice Fiscale GLSRFL72R63A001Q
Si conviene e si stipula quanto segue:
1) E’ costituita tra i signori Daniela de Rosa, Rosanna Capitani e Raffaella Galasso un’ associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, denominata: “Permesola”.
2) L’associazione ha sede in Venezia, San Marco 3306.
L’assemblea degli associati potrà deliberare l’istituzione come anche la chiusura di sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.
3) L’associazione ha per scopo la promozione di attività di carattere culturale e ludico al fine di promuovere i viaggi e le attività ad essi connesse nel pubblico femminile.
Al centro dell’attività dell’associazione si pongono le iniziative editoriali online e offline, la ricerca, la formazione e l’aggiornamento culturale, nei settori dei viaggi, della promozione della cultura, dei problemi sociali e del tempo libero.
I soci dell’associazione potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.
L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che proseguono finalità che coincidano con gli scopi dell’associazione.
A titolo non tassativo l’associazione svolgerà le seguenti attività:
a) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, proiezioni di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.
b) Iniziative ricreative: viaggi, teatro, cinema, conferenze e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimenti ricreativi in genere.
c) Attività associativa: incontri e manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.
d) Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze economiche e sociali; costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca.
e) Attività editoriali: pubblicazioni di riviste online e offline, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e di ricerche.
4) La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
5) L’associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
6) Gli organi associativi sono il Consiglio Direttivo, l’assemblea dei soci, il tesoriere.
7) Il consiglio direttivo verrà nominato in occasione della prima assemblea, in tale assemblea verranno altresì vagliate le domande di ammissione all’associazione nel frattempo pervenute.
8) Il rappresentante legale dell’associazione fino alla nomina del consiglio direttivo viene nominato nella persona della signora Daniela de Rosa, nata il 5/11/1958 a Milano e residente a Venezia, in San Marco 3306, Codice FiscaleDRSDNL58S45F205N, Partita Iva 02991850278
9) Le parti convengono che la quota associativa d’iscrizione per l’anno 2003 sia di € 15 (quindici) ad associato.
10) Per quanto non contemplato nel presente atto e nello statuto le parti fanno espresso riferimento alle norme in materia di associazione contenute nel codice civile.
11) Spese e tasse inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell’associazione.
STATUTO
1) E’ costituita l’associazione culturale denominata: “Permesola” con sede in Venezia, San Marco 3306. L’assemblea degli associati potrà deliberare l’istituzione come anche la chiusura di sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.
2) L’associazione ha per scopo la promozione di attività di carattere culturale e ludico al fine di promuovere i viaggi e le attività ad essi connesse nel pubblico femminile. Al centro dell’attività dell’associazione si pongono le iniziative editoriali online e offline, la ricerca, la formazione e l’aggiornamento culturale, nei settori dei viaggi, della promozione della cultura, dei problemi sociali e del tempo libero.
I soci dell’associazione potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.
I soci dell’associazione potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.
L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che proseguono finalità che coincidano con gli scopi dell’associazione.
A titolo non tassativo l’associazione svolgerà le seguenti attività:
a) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, proiezioni di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.
b) Iniziative ricreative: viaggi, teatro, cinema, conferenze e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimenti ricreativi in genere.
c) Attività associativa: incontri e manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.
d) Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze economiche e sociali; costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca.
e) Attività editoriali: pubblicazioni di riviste online e offline, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e di ricerche.
L’associazione potrà perseguire tali scopi anche mediante costituzione o partecipazione ad altri enti o associazioni aventi oggetto analogo o affine al proprio.
3) Possono essere soci dell’ associazione le persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa d’iscrizione da versare alla data dell’iscrizione e di un eventuale quota associativa annua i cui importi e versamenti sono fissati annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.
4) L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza semplice. L’iscrizioni nel libro dei soci avviene al momento della delibera di ammissione del consiglio direttivo. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie ed eventuale regolamento. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e ad offrire la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei sui fini istituzionali.
5) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
f) Per dimissioni, senza obbligo di motivazione, da comunicarsi per iscritto, con validità immediata.
g) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
h) Per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e dell’eventuale regolamento o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci
i) Per il ritardato pagamento delle quota associative.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con la stessa maggioranza necessaria per l’ammissione.
6) Gli organi dell’associazione sono:
a) L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
b) Il consiglio direttivo
c) Il presidente del consiglio direttivo
d) Il tesoriere.
7) L’assemblea ordinaria dei soci, composta da tutti gli associati aderenti, convocata su delibera del consiglio direttivo con lettera semplice, fax, email o telegramma a cura del presidente non meno di 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede o in altra località da indicare nell’avviso di convocazione, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio a consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. Per particolari esigenze l’assemblea di approvazione del bilancio a consuntivo può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura del esercizio sociale.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti, il luogo, la data della convocazione e la data della eventuale seconda convocazione.
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, intervenuti o rappresentati con delega. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o con delega.
L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
I verbali delle riunioni dell’ assemblea ordinaria sono redatti dal segretario, tale incarico sarà posto in essere dal tesoriere in carica o in sua assenza e per quella sola assemblea da persona scelta dal presidente dell’assemblea tra i presenti.
All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo.
b) Eleggere e reintegrare i membri del consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, il tesoriere.
c) Fissare su proposta del consiglio direttivo le quota associativa d’iscrizione, l’eventuali quote associative annuali e le eventuali penali per i ritardati versamenti.
d) Deliberare su eventuali regolamenti elaborati dal consiglio direttivo.
e) Deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
f) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
8) L’assemblea straordinaria dei soci, composta da tutti gli associati aderenti, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci; viene convocata su delibera del consiglio direttivo con lettera semplice, email o fax a cura del presidente non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e si riunisce presso la sede o in altra località da indicare nell’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti, il luogo, la data della convocazione e la data della eventuale seconda convocazione.
L’assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) Deliberare sullo scioglimento dell’associazione.
b) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
c) Deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione.
d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
9) L’assemblea tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria può essere convocata:
a) Per decisione del presidente di propria iniziativa.
b) Su richiesta scritta e motivata indirizzata al presidente dalla maggioranza del consiglio direttivo.
c) Su richiesta scritta e motivata indirizzata al presidente di almeno un quarto dei soci dell’associazione.
In questi ultimi due casi il Presidente convoca l’assemblea entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal presidente dell’associazione o in caso di sua assenza da persona designata dall’assemblea.
10) Hanno diritto di intervenire all’assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio purché munito di regolare delega scritta.
11) L’assemblea ordinaria e straordinaria vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’assemblea può inoltre scegliere in questo caso due scrutatori fra i presenti.
Il verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria resta a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede sociale.
12) Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferire a 3 e non superiore a 11 nominati dall’assemblea ordinaria tra i soci dell’associazione. L’assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati.
Il consiglio direttivo dura in carica almeno 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Il consiglio direttivo viene convocato con lettera semplice, email o fax o telegramma non meno di 8 giorni prima di quello fissato per la convocazione:
a) Su richiesta del presidente.
b) Su richiesta motivata e scritta da parte di almeno la maggioranza dei membri; in questo caso il presidente convoca il consiglio direttivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
All’interno del consiglio direttivo non è consentita la rappresentanza per delega.
Il consiglio direttivo viene presieduto dal presidente o in sua assenza dal membro più anziano.
Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa il tesoriere facente funzioni di segretario. Colui che presiede il consiglio direttivo in assenza del tesoriere nomina al suo interno un segretario che avrà il compito di verbalizzare la riunione del consiglio stesso.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero di presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso.
b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte del presidente.
c) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione.
d) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente.
e) Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.
f) Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’assemblea ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il consiglio direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso composte da soci e non soci.
Il verbale del consiglio direttivo resta a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede sociale.
13) Il Presidente del consiglio direttivo dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Non può essere eletto presidente colui che:
- ha cariche elettive, direttive e di rappresentanza all’interno di partiti politici e coalizioni elettorali,
- ricopre cariche elettive all’interno di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o governi locali e nazionale
Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
14) Il Tesoriere dell’associazione è nominato dall’assemblea per un triennio fra i suoi componenti e non dovrà far parte del consiglio direttivo.
Il tesoriere si occupa dell’amministrazione e della tenuta della contabilità dell’associazione secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo; partecipa al consiglio direttivo in qualità di segretario e viene consultato in relazione alla disponibilità economico finanziaria dell’ente.
15) L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
16) Il patrimonio dell’associazione è costituito ed alimentato da:
a) Quote associative d’iscrizione ed eventuali quote associative annuali.
b) Eventuali contributi straordinari.
c) Versamenti volontari degli associati.
d) Contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere.
e) Donazioni, sovvenzioni e lasciti di terzi o di associati.
f) Ricavi derivanti da prestazioni di servizio vari a soci e terzi.
g) Ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attività dell’associazione.
17) Non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
18) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
19) Il patrimonio dell’associazione è obbligatoriamente devoluto in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
20) La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione del caso di successione.
21) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da approvarsi a cura dell’assemblea dei soci.
22) Le controversie che dovessero sorgere all’interno dell’associazione dovranno essere sottoposte a un tentativo di conciliazione attraverso l’intervento di un collegio composto da tre membri soci dell’associazione nominati dall’assemblea con la maggioranza prevista per l’assemblea ordinaria. Tale collegio delibera a maggioranza. La decisione posta in essere risulterà vincolante per le parti in conflitto.
Non può essere eletto in tale collegio colui che:
- ricopre cariche elettive nell’associazione,
- ha cariche elettive, direttive e di rappresentanza all’interno di partiti politici e coalizioni elettorali,
- ricopre cariche elettive all’interno di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o governi locali e nazionale.
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.


